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Emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione: è reato anche se non si superano i valori limite

La Cassazione Penale ribadisce che il reato di cui all’art. 279, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti dalla legge, essendo un reato permanente, formale e di pericolo che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio.

Il caso riguarda la condanna ai sensi dell’art. 279, comma 1 del D.Lgs 152/2006 dei rappresentanti legali di una ditta di produzione di legname, accusati di esercizio di un’attività comportante emissioni in atmosfera in assenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 269, comma 2 dello stesso Decreto.

I condannati hanno proposto ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che solo per errore i giudici di merito avevano ritenuto che la lavorazione svolta, consistente in “cippatura” del legname, fosse assimilabile a un’attività volta a produrre emissioni in atmosfera equiparabili a quelle di uno “stabilimento” e che, comunque, la produzione di polveri di legno, all’interno della ditta, non superava i valori limite stabiliti.

La Terza Sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 48413, depositata il 28 novembre 2019, ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che “il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, si connota quale reato permanente, formale e di pericolo […], che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza […]; la contravvenzione, quindi, prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente”.

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