Pubblicato il Decreto interministeriale che permette ai datori di lavoro, in presenza di specifiche circostanze documentate, di ottenere deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici.
Il Decreto interministeriale del 30 settembre 2022 individua, in attuazione dell’art. 212, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, l’iter procedurale che permette ai datori di lavoro di ottenere deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici,
Le deroghe, concesse solo in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui esse permangono, sono rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, su istanza del datore di lavoro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero provvede alla convocazione di un tavolo tecnico istituzionale che, entro 60 giorni, provvede alla formulazione del relativo parere, specificando durata e condizioni dell’eventuale deroga. Se il parere è favorevole, il decreto di autorizzazione alla deroga è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio. Le medesime modalità previste per l’autorizzazione alla deroga si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.
Qualora, nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che deve di conseguenza sospendere immediatamente l’applicazione della deroga e informare le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
L’istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere, fra l’altro, le risultanze della valutazione dei rischi da campi elettromagnetici ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs. 81/2008, dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati, l’indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti, le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, le circostanze che giustificano il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori individuati, la dimostrazione che i lavoratori sono sempre protetti dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza di campi elettromagnetici, la dimostrazione che i gruppi omogeni di lavoratori sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi, le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga e la dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione al medico competente, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga e, qualora l’organo di vigilanza verifichi il venir meno delle condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione alla deroga, esso ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione, che conseguentemente provvedono alla sua revoca.
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