La Cassazione penale ribadisce i criteri formali e sostanziali per la validità della delega di funzioni in materia ambientale.
Il caso riguarda la condanna per violazione dell’art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 152/2006 del legale rappresentante di un’impresa esercente un impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti le cui emissioni superavano i limiti previsti per il parametro ammoniaca emessa dal biofiltro, in violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione.
Il legale rappresentante ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che la propria condanna fosse fondata sulla mera, oggettiva posizione di legale rappresentante della società, senza che gli si fosse attribuita la violazione di specifiche norme e, soprattutto, senza tenere conto della presenza, in azienda, di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che avrebbe dovuto segnalare all’amministratore unico e/o agli enti preposti (l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) il cattivo funzionamento del biofiltro.
La III Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 30930 del 29 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: «in materia ambientale, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; […] Recentemente si è affermato che, in tema di reati ambientali, l’attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della “culpa in vigilando”. […] Non è perciò sufficiente dedurre la presenza in azienda di un responsabile di impianto, né l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del “garante” […] se contestualmente non è provata l’esistenza di una delega di funzioni nei termini e modi [sopra indicati], fermo restando che […] la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato».