La Cassazione penale torna sui requisiti necessari per la validità della delega di funzioni ai sensi dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008.
Il caso riguarda l’infortunio di un lavoratore che, mentre lavorava su una macchina spiralatrice, si era trovato con la mano destra incastrata tra la cinghia e il mandrino, subendo lesioni guaribili in 130 giorni e la limitazione permanente delle capacità di movimento di un polso. Nel corso del processo era emerso che il lavoratore stava utilizzando una macchina non conforme ai requisiti di cui all’art. 70, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e non sottoposta a regolare manutenzione, come invece disposto dall’art. 64 lett. c) del medesimo decreto, ed era stato conseguentemente condannato il responsabile per la sicurezza per la sede della società in cui l’infortunio si era verificato.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affermando, fra l’altro, che la delega di funzioni in suo favore, da parte del datore di lavoro, non avesse avuto come effetto quello di farlo subentrare negli obblighi di quest’ultimo, e quindi non fosse possibile stabilire, a suo carico, la responsabilità penale determinata dalla violazione degli obblighi di cui agli artt. 70 e 64 del D.Lgs. 81/2008.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 38913 del 25 settembre 2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo che «[…] Si sostiene invero che il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l’effettiva competenza tecnica del delegato, per il positivo esercizio dei poteri conferiti, per l’autonomia di intervento e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei […]. In caso di delega di funzione, permane comunque in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (culpa in vigilando) e prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie (culpa in eligendo) […] Una volta accertata la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che condizionano l’efficacia legale della delega in quanto atto negoziale (di cui la sentenza fa specifica menzione), la Corte territoriale ha puntualmente analizzato i requisiti formali e sostanziali che condizionano l’efficacia legale dell’atto negoziale precisando altresì, quanto all’oggetto, che il riferimento all’art. 18 D.Lgs. n. 81 del 2008 determina un ambito ben definito della delega escludendo una responsabilità del delegato per l’intera gestione dell’azienda permanendo in capo al datore di lavoro la titolarità degli obblighi indelegabili previsti dall’art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008. Inoltre si dà conto del fatto che l’accettazione e lo svolgimento di dette attività risulta compatibile con il tempo impiegato dall’imputato in azienda e con il fatto che lo stesso facesse parte di un team specializzato alla prevenzione con il compito di analizzare direttamente gli infortuni verificatisi all’interno dell’azienda. Inoltre la delega attribuiva al A.A. un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate nei limiti delle procedure di approvazione stabilite all’interno della società e quindi anche per l’apprestamento di mezzi antinfortunistici. In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. […]».