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Delega di funzioni e obbligo di vigilanza

Secondo la Cassazione penale la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, in particolare, la necessità di accertarsi della presenza di misure organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi delegati.

Il caso riguarda un infortunio sul lavoro verificatosi presso un centro di cottura e confezionamento, in relazione al quale la Corte d’Appello aveva individuato un profilo di colpa derivante dalla mancanza di un’adeguata formazione, informazione e addestramento della vittima. La Corte aveva ritenuto che tale omissione fosse ascrivibile al legale rappresentante della società anche se, con apposita procura speciale, egli aveva conferito al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione una delega ad occuparsi della sicurezza e della materia antinfortunistica, ritenuta però dai Giudici generica e priva di una congrua autonomia di spesa. Inoltre, la sentenza aveva sottolineato che, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro avrebbe dovuto, in ogni caso, vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni affidate al delegato.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che la delega fosse pienamente valida, in quanto 1) né a livello normativo né a livello giurisprudenziale sono previsti limiti alla quantità dei poteri delegabili, essendo esclusa solo la possibilità di delegare l’attività di valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e 2) il delegato poté di fatto sempre disporre delle risorse economiche necessarie allo svolgimento dei compiti delegati.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 42623 del 21 novembre 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «La delega di funzioni […] non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e la sentenza impugnata ha ritenuto che tale vigilanza non vi sia stata desumendolo – con argomentazione non illogica e non contraddittoria -dalla constatazione che gli obblighi formativi rimasero inadempiuti, non solo per la B.B., ma per tutti gli addetti al servizio di ristorazione ospedaliera dello stabilimento di Grugliasco nel quale, a marzo 2020, era stata collocata una confezionatrice. […] La sentenza impugnata rileva (pag. 13) che, per nessuno degli addetti alle lavorazioni in parola, “risulta sia mai stata realizzata una adeguata offerta formativa ed informativa” sicché, anche in presenza di una delega validamente conferita ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/08, “residuerebbe comunque una responsabilità del prevenuto per non aver vigilato e quindi verificato e controllato che tali attività informative e formative venissero esplicate periodicamente e in modo efficace con riguardo alle diverse sedi operative…, non bastando a tal fine l’indicazione nel DVR della necessità che la macchina fosse utilizzata da personale addestrato”. […] Ponendosi in questa prospettiva, il tema relativo alla idoneità della delega conferita ad D.D. non merita di essere approfondito. Anche se avesse attribuito al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tali funzioni, infatti, A.A. non andrebbe esente da responsabilità, essendo emerso in giudizio che omise di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato degli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 37, 71 e 73 D.Lgs. n. 81/08 e non introdusse nell’azienda misure organizzative idonee ad assicurare l’adempimento di tali obblighi».

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