La Cassazione penale fa chiarezza su una distinzione non di rado trascurata dagli stessi giudici, ovvero quella tra delega di funzioni prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e delega gestoria prevista dal diritto societario: nel secondo caso, fra l’altro, non è necessaria l’attribuzione al delegato di specifici poteri di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il caso riguarda la condanna a quattro mesi di reclusione del presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, colpevole di non aver fatto tracciare le vie di circolazione nell’area di stoccaggio temporaneo dei bancali ove un operaio era stato investito da un carrello elevatore, fratturandosi la gamba.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha proposto ricorso per cassazione dichiarando la propria estraneità all’evento, in quanto le funzioni relative all’organizzazione, gestione e controllo dell’impresa erano state delegate al direttore dello stabilimento, che rivestiva anche la carica di amministratore delegato, titolare di tutti i poteri e le responsabilità derivanti dall’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, secondo il ricorrente, la mancata indicazione in delega dei poteri di spesa sarebbe stata irrilevante, dal momento che gli interventi richiesti per la messa a norma delle vie di circolazione avrebbero avuto un costo in linea con quelle della gestione ordinaria.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023, ha accolto il ricorso, affermando che: «La Corte di Appello ha ritenuto che [la] delega rilasciata dal ricorrente […] non fosse liberatoria, in quanto con la stessa erano stati attribuiti compiti inerenti l’osservanza e l’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già la posizione di garanzia riferita ai poteri di organizzazione e gestione dell’impresa in materia di sicurezza e, soprattutto, senza attribuzione di una illimitata facoltà di spesa […]. […] Il richiamo al contenuto dei verbali consente di affermare che la delega della cui portata si discute è conferita dal consiglio di amministrazione ad un consigliere ed ha, pertanto, in astratto le caratteristiche delle delega gestoria contemplata dal diritto societario all’art. 2381 cod. civ.. Mentre nel caso della delega di funzioni contemplata dall’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, nel caso della delega gestoria vengono in rilievo criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate. […] [Inoltre,] mentre nella disciplina dettata dall’art. 16 d.lgs n. 81/2008, il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale della delega di funzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo svolgimento delle funzioni delegate, nella disciplina della delega gestoria, che, si ricorda, è rilasciata ad un soggetto già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo riferimento. Mentre non sono delegabili da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 d.lgs n. 81/2008 gli obblighi che costituiscono l’essenza della funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante, ovvero la valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misure necessarie, e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo ai deleganti».