Con il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) sono state introdotte varie modifiche procedimentali e sostanziali in materia ambientale: snellimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale, garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal e molto altro.
Dal 17 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Gli artt. 12 e 13 contengono semplificazioni in materia, rispettivamente, di provvedimenti adottati sulla base della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del procedimento in conferenza di servizi.
Il Capo II del Titolo IV introduce diverse semplificazioni in materia ambientale.
Gli artt. 50 e 51 innovano la disciplina delle valutazioni dell’impatto ambientale: viene fra l’altro introdotto l’obbligo di presentazione da parte del proponente, sin dall’avvio del procedimento, del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, viene confermata la perentorietà dei termini procedimentali, ridotti i termini di valutazione e disciplinata la possibilità, da parte del titolare del potere sostitutivo, di provvedere, in caso di inerzia, al rilascio del provvedimento.
L’art. 52 individua le opere che è possibile realizzare nei siti oggetto di bonifica e i criteri per la loro realizzabilità e introduce una procedura semplificata per la realizzazione del piano di indagini preliminari, necessario per verificare il rispetto di tali criteri.
L’art. 53 (“Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale”) introduce una nuova procedura per la realizzazione delle indagini preliminari e una procedura semplificata di bonifica nei siti di interesse nazionale, alternativa a quella prevista dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006.
L’art. 54 riduce i termini per le autorizzazioni per l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e semplifica le procedure di aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico.
L’art. 55 introduce semplificazioni in materia di zone economiche ambientali con diverse modifiche alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Il Capo II del Titolo IV riguarda le semplificazioni in materia di green economy, tra cui: la possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale con riferimento alle sole variazioni degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e non sull’intero progetto (art. 56), la semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 62) e la semplificazione delle procedure per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64), concernenti sia progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni, per la produzione di beni e servizi sostenibili, sia progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, mirati a ridurre l’entità delle emissioni inquinanti.
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