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D.Lgs. 231/2001: per condannare una società è necessario provare l’interesse o il vantaggio derivante dalla violazione della normativa

La Cassazione Penale conferma che non è sufficiente l’assenza di un modello di organizzazione per condannare una società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ma è necessario che l’autore del reato abbia violato la normativa con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, anche se il risparmio non si realizza, o si sia verificata la violazione sistematica delle norme antinfortunistiche con qualche oggettivo vantaggio per l’ente, anche se non voluto dall’autore del reato.

Il caso riguarda un infortunio occorso a un autotrasportatore che, nell’effettuare un carico di conglomerato bituminoso, veniva investito dallo stesso con conseguenti gravissime ustioni su varie parti del corpo. A seguito dell’evento, il delegato per la sicurezza veniva condannato per il reato di lesioni personali colpose con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre alla società datrice di lavoro veniva comminata una sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, per aver agito in assenza di un modello di organizzazione per la prevenzione di reati, in vista del conseguimento di un vantaggio costituito da una più rapida immissione sul circuito produttivo del materiale bituminoso.

Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione obiettando, fra l’altro, che la condanna fosse fondata sull’inammissibile e illogico assunto che, se le modalità di esecuzione dell’attività manutentiva furono inidonee e l’infortunio avvenne, allora la valutazione dei rischi da parte del RSPP fu negligente, ponendo, di fatto, a carico del RSPP condotte omissive (omessa vigilanza, omessa fornitura di attrezzature, omessa pianificazione dell’intervento, omessa valutazione del rischio interferenziale) proprie di altre figure prevenzionistiche e deducendone aprioristicamente la negligenza del processo di valutazione dei rischi.

La società condannata ha proposto ricorso per Cassazione obiettando che, fra l’altro, nella sentenza impugnata non fosse stata in alcun modo argomentata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, disposizione secondo la quale la responsabilità da illecito amministrativo dell’ente si riferisce a reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, mentre, nel caso in questione, tale interesse o vantaggio non sarebbe stato provato.

La Quarta Sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 49775 del 9 dicembre 2019, ha accolto il ricorso, sottolineando che “la sentenza impugnata si appalesa del tutto lacunosa, non essendo stato in alcun modo argomentato in che cosa sarebbe esattamente consistito l'”interesse” o il “vantaggio” della società perseguito attraverso la condotta criminosa […]. Orbene, è noto che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso […]; ma nella specie, né l’uno, né l’altro criterio di imputazione risultano osservati […].”.

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