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Corsi di formazione: sono possibili deroghe al numero massimo di partecipanti?

La Commissione per gli Interpelli ha fornito chiarimenti sul numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con l’Interpello n. 2/2024, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un’istanza, formulata dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che domandava se sia conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni in materia di formazione dei lavoratori del 21 novembre 2011  un accordo aziendale che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’Accordo, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 del citato Accordo.

Per rispondere al quesito la Commissione ha richiamato la normativa applicabile alla fattispecie in esame, e in particolare l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Dopo aver richiamato tali atti, e precisato di essere tenuta, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008,  a fornire chiarimenti unicamente su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro, e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche, la risposta al quesito posto è stata così formulata: “la Commissione pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Clicca qui per scaricare l’Interpello n. 2/2024 del 26 aprile 2024

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