La conversione del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha modificato alcuni aspetti della nuova “patente a punti” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Come illustrato in precedenza, il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto importanti novità normative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, in particolare introducendo il nuovo sistema di qualificazione per mezzo di crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (la cosiddetta “patente a punti”). Ulteriori modifiche al quadro normativo sono state introdotte, in sede di conversione del Decreto, con la Legge 29 aprile 2024 n. 56.
La Legge di conversione ha ridefinito i requisiti necessari per il rilascio della patente da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il cui possesso deve ora essere oggetto di autocertificazione (con espressa previsione di revoca in caso di dichiarazioni non veritiere), e ha esplicitamente escluso l’applicabilità del nuovo strumento di controllo a forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Inoltre punteggio della patente subirà, in caso di provvedimenti sanzionatori definitivi, decurtazioni nei casi e nelle misure indicati nella Tabella 2, introdotta come nuovo Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008; inoltre, qualora dovessero verificarsi infortuni aventi come conseguenza la morte di un lavoratore o la sua inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti continuerà a non consentire alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma sarà consentito il completamento delle attività in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, salvo l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
In caso di lavoro in cantiere senza patente, o di punteggio della stessa inferiore al minimo, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00, non soggetta a procedura di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi; inoltre, gli stessi soggetti verranno esclusi, per un periodo di sei mesi, dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023).
La legge di conversione ha, infine, abrogato tutte le previsioni iniziali in materia di attribuzione dei crediti, demandando la materia ad apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di prossima emanazione.