Per la Cassazione penale l’uso dei dispositivi di protezione individuale del capo è necessario anche durante lo svolgimento di attività edili “a cielo aperto”.

Il caso riguarda la condanna, a seguito di un’ispezione degli organi di vigilanza, di un datore di lavoro per avere omesso di fornire, a dipendenti adibiti a lavori edili, idonei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento all’uso del casco antinfortunistico.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, di aver fornito ai propri lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale del capo ma che, stante la tipologia di lavorazione edile che era in corso al momento in cui è stato eseguito il controllo, non vi era la necessità di tale presidio poiché non vi era pericolo di caduta di oggetti dall’alto, trattandosi di lavorazione che avveniva a “cielo aperto”.
La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 1030 del 10 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: «[…] diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l’esecuzione di lavori edili rientra fra le attività che necessitano della predisposizione di un’adeguata protezione del capo del lavoratore, attraverso l’utilizzo di un casco, anche a prescindere dalla circostanza che le opere si svolgano in ambiente chiuso ovvero a “cielo aperto”, atteso che il pericolo che in tale modo si tende a preservare non è solamente quello connesso alla caduta di un grave dall’alto (circostanza che, peraltro, non è da escludersi anche laddove le opere si svolgano a “cielo aperto” ove si immagini la frequente movimentazione di materiali edili e di macchinari attraverso le “gru” impiegate nell’edilizia anche, se non soprattutto, in spazi “aperti”) ma è riferito a qualunque tipo di accidente che la realizzazione di tali opere, in se generalmente fonte di pericoli, può determinare a carico di una parte particolarmente vulnerabile del corpo umano. Va, peraltro, aggiunto, proprio con riferimento alle lavorazioni a “cielo aperto”, che l’utilizzo di strumenti a protezione del capo è previsto anche in relazione ai rischi connessi alla sua prolungata esposizione ai raggi del Sole».