Il Consiglio di Stato fa luce sulla problematica relativa alle sostanze “non tabellate” dagli allegati al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la distinzione tra CSC (Concentrazioni Soglie di Contaminazione) e CSR (Concentrazioni Soglie di Rischio).
La questione esaminata dal Consiglio di Stato riguarda la caratterizzazione delle aree di un sito da bonificare e, in particolare, la problematica relativa alle sostanze “non tabellate”, ossia quelle sostanze per le quali le tabelle 1 e 2 degli allegati al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 non prevedono parametri di riferimento. In sede di istruttoria tecnica erano stati indicati, per le sostanze non tabellate (in particolare per la formaldeide e l’esametilentetrammina), la prescrizione di parametri di riferimento per la determinazione delle Concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), che la società interessata all’intervento di bonifica riteneva eccessivamente restrittivi.
La società aveva vinto il ricorso al T.A.R. e contro tale decisione Regione Lombardia aveva chiesto al Consiglio di Stato la riforma della sentenza di primo grado, accolta dalla quinta Sezione dello stesso con sentenza n. 236 del 10 aprile 2019. Con questa i Giudici di Palazzo Spada chiariscono la distinzione tra CSC (Concentrazioni Soglie di Contaminazione) e CSR (Concentrazioni Soglie di Rischio): “le prime strumentali a riconoscere, nell’area sottoposta a verifica, l’esistenza di sostanze inquinanti in una soglia tale da giustificare la predisposizione di un piano di caratterizzazione; le seconde preordinate alla verifica della sussistenza di un livello di rischio tale da giustificare l’attuazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza”.
“In sostanza” – aggiunge la sentenza – “con le risultanze del piano della caratterizzazione si può progettare la bonifica, ma a tal fine è necessario preventivamente verificare la distribuzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti al di sopra delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione. In sede di approvazione del piano di caratterizzazione si devono indicare i valori CSC, cioè i valori minimi che servono a riconoscere l’esistenza delle sostanze cioè (come efficacemente argomentato dalla difesa regionale) a “vederle”; dopo di che, in fase di progettazione della bonifica si determineranno i valori di CSR, cioè le concentrazioni degli inquinanti che non causano rischio per l’uomo e l’ambiente e cioè sono accettabili. È del tutto logico, allora, che, ai fini di “riconoscimento”, la soglia di concentrazione possa essere senz’altro abbassata: la fissazione dei valori di CSC non ha per scopo la tutela della salute, ma solo la rintracciabilità nell’ambiente delle sostanze: per contro, la soglia “di intervento” (questa, beninteso, potenzialmente onerosa per il responsabile dell’inquinamento che vi fosse onerato) è fissata in un secondo momento, avuto riguardo ai limiti fissati, per la tutela della salute, dall’Organizzazione mondiale della sanità”.