Secondo la Cassazione penale indicare nel Documento di valutazione dei rischi il non utilizzo di una macchina dimostra la consapevolezza dei pericoli connessi al suo utilizzo e deve comportare una particolare vigilanza affinché tale indicazione sia osservata e fatta osservare: altrimenti la prevista esclusione dal processo produttivo resterebbe semplicemente un adempimento cartolare, inutile per garantire l’effettiva sicurezza dell’attività lavorativa.
Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per il reato di lesioni colpose, costituite dallo scuoiamento cutaneo della mano di un lavoratore, a causa dal malfunzionamento di un macchinario, dichiarato “fuori uso” nel Documento di valutazione dei rischi ma ancora, di fatto, utilizzabile dai lavoratori, pur se collocato all’esterno dell’area di produzione.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo preso atto dello stato di fermo del macchinario, sosteneva che i dipendenti dovessero comunque essere preparati per il suo utilizzo. Inoltre, non sarebbe stato dimostrato che il datore di lavoro non potesse essere all’oscuro di tale prassi lavorativa, non consentita e svolta con un macchinario collocato all’esterno dell’area di produzione.
La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 45400 del 11 dicembre 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «[…] la previsione nel d.v.r. del non utilizzo di una macchina, dimostra la consapevolezza e la previsione del pericolo e avrebbe dovuto comportare una particolare vigilanza affinché tale previsione del d.v.r. fosse osservata e fatta osservare altrimenti la prevista esclusione rimane semplicemente un adempimento cartolare inutile per garantire effettivamente la sicurezza dell’attività lavorativa. Nel caso concreto, l’imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, non solo era consapevole del pericolo della macchina scotennatrice che ha materialmente causato l’infortunio ma l’ha previsto e sottoscritto nel d.v.r., omettendo di impedirne l’uso al lavoratore e di controllare che anche occasionalmente venisse adoperato. Consentire l’utilizzo consapevole nel processo produttivo di un macchinario presso il quale operava il lavoratore che ha riportato le lesioni non solo non costituisce una prova di assenza di colpa, come prospetterebbe la difesa, ma al contrario indica una grave superficialità per aver previsto il pericolo nell’uso della macchina e averne consentito lo stesso l’utilizzo. Da tale considerazione, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, non si può ritenere che considerato che il macchinario non doveva essere utilizzato nel ciclo di produzione, la relativa formazione nell’utilizzo dello stesso potesse essere automaticamente omessa […]».