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Sorveglianza sanitaria: le novità introdotte dal d.d.l. Lavoro

L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. Lavoro collegato alla Legge di Bilancio 2024: focus sulle novità introdotte in materia di sorveglianza sanitaria.

L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. Lavoro collegato alla Legge di Bilancio 2024: fra le molte novità introdotte, alcune apportano modifiche al D.Lgs. 81/2008 che riguardano l’attività del medico competente, le più significative delle quali riguardano le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo lunghe assenze, le visite mediche preassuntive e la verifica dei requisiti formativi ECM.

Dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 viene modificata la lettera e-ter) del comma 2, rendendo discrezionale la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, che va svolta solo “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

Inoltre, l’eliminazione della precedente formulazione del comma 2-bis dello stesso articolo 41 cancella la possibilità, peraltro poco praticata di fatto, che le visite mediche preassuntive vengano svolte dai  dipartimenti di prevenzione delle ASL. La nuova formulazione dello stesso comma obbliga invece il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, a “tener conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso […], al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva

Infine all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4» che attribuisce al Ministero della Salute la verifica dei requisiti formativi ECM che il Medico competente deve assicurare per continuare a svolgere la sua attività. Allo stato attuale resta, comunque, vigente anche l’obbligo di comunicazione del possesso del requisito formativo mediante l’invio di autocertificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.M. Lavoro del 4 marzo 2009.

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