Mentre si resta in attesa dell’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, La Commissione per gli Interpelli ha fornito chiarimenti sulla periodicità prevista per l’aggiornamento dei preposti.
Con l’Interpello n. 6/2024, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un’istanza, formulata Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativa alla periodicità della formazione di aggiornamento dei preposti. Il C.N.I. chiedeva, in particolare, se, data la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, la periodicità dell’aggiornamento dei preposti dovesse essere già considerata biennale, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 (tesi A), oppure se fosse ancora valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2011, che prevede una periodicità quinquennale (tesi B).
Per rispondere al quesito la Commissione per gli Interpelli ha richiamato:
- l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, relativamente agli aspetti di carattere generale della formazione dei preposti;
- il punto 9 dell’all. A dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sulla base del quale “con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
- la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n.1, nella quale si precisa che “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 dello stesso decreto”.
Dopo aver richiamato tali atti, la risposta al quesito posto è stata così formulata: “la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.Clicca qui per scaricare l’Interpello n. 6/2024 del 24 ottobre 2024