Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta esso sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
Il caso riguarda la condanna di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il reato di omicidio colposo in danno di un minore, aggravato dalla violazione della normativa prevenzionistica: il professionista aveva omesso di segnalare, nel documento di valutazione dei rischi da lui redatto, l’esistenza di un pozzo nel parco e lo stato di vetustà e inidoneità della sua copertura, pozzo nel quale il minore era caduto, perdendo la vita, durante una gara di orienteering.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che la sentenza avesse affermato che la corretta segnalazione del rischio di caduta nel pozzo avrebbe potuto impedire l’evento lesivo, nonostante la posizione del RSPP sia finalizzata al coordinamento del servizio di prevenzione e protezione e non sia gravata dall’obbligo di individuare e segnalare le lacune attinenti all’adempimento dei doveri posti in capo al datore di lavoro.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 42483 del 20 novembre 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione […]. Del resto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri».