Per la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, da individuarsi tra i soggetti presenti sul luogo dell’attività.
Con l’Interpello n. 4/2024, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un’istanza, formulata dalla Camera di Commercio di Modena, contenente tre quesiti relativi alla figura del preposto nelle attività in appalto, al fine di chiarire se, nel corso delle stesse:
- sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto (a titolo esemplificativo: se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratoriche non esercitano funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza);
- il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- qualora l’attività sia svolta da un unico lavoratore, debba essere comunque individuato un preposto.
Per rispondere al quesito, la Commissione per gli Interpelli ha innanzitutto richiamato l’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, che definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”, nonché gli artt. 18, comma 1, lett. b-bis), 19, comma 1, lett. a), f) ed f-bis), 26, comma 8-bis, 55,, comma 5, lett. d) dello stesso decreto e l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 della medesima Commissione.
A conclusione di tale disamina, la Commissione ha concluso che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, e quindi che “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
“Pertanto – Conclude la Commissione – in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività. La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi”.
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