Secondo la Cassazione penale l’art. 131-bis c.p., in materia di non punibilità del fatto di particolare tenuità, il giudice è chiamato a comparare l’elemento negativo – la pericolosità della condotta – e quello positivo – la condotta susseguente al reato – e, in questa comparazione, può legittimamente ritenere che l’elemento negativo sia preponderante sull’elemento positivo, così escludendo la particolare tenuità della condotta.
Il caso riguarda la condanna, per il reato di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008, dell’amministratore unico di una s.r.l., cui era stato addebitato di aver omesso di predisporre la recinzione di sicurezza dai lavori in una zona del cantiere interessata da transito di pedoni, escludendo che fosse applicabile la causa di non punibilità del fatto perché di particolare tenuità.
L’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la sentenza avesse erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. che prevede la non punibilità dei fatti di particolare tenuità. Infatti, la sentenza avrebbe omesso di valutare il profilo della condotta susseguente al reato, astenendosi altresì dal considerare gli ulteriori elementi emergenti, nel caso di specie, a sostegno del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, quali l’incensuratezza dell’imputato, la non abitualità della condotta, il fatto che egli, pur lavorando da molti anni nel settore edilizio, non fosse mai incorso in alcun tipo di sanzione e che avesse provveduto a far posizionare, dopo la contestazione, una specifica recinzione Trattandosi di un cantiere avente ad oggetto il rifacimento del manto stradale, il ricorrente sostiene peraltro che la mancata apposizione della recinzione, oggetto della contestazione, non avrebbe determinato alcuna situazione potenzialmente pericolosa per i pedoni che vi fossero transitati.
La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 35525 del 23 settembre 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «[…] ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto […] tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l’attributo della particolare tenuità del fatto, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. […] Quanto, invece, alla condotta dell’imputato susseguente al reato, giova precisare che – premessa l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nella formulazione novellata dall’art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato […] la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l’atto di impugnazione o nel corso del giudizio d’appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell’ambito del complessivo giudizio sull’entità dell’offesa, può ritenere sussistente l’esimente nel solo caso in cui non siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali […]. Deve, però, precisarsi che la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, pur acquisendo rilievo, non potrà di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.. […] Conformemente a quanto previsto dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, il Tribunale di Bari ha, cioè, comparato l’elemento negativo – la pericolosità della condotta – e quello positivo – la condotta susseguente al reato – ed in questa comparazione ha ritenuto, in assenza di specifica contestazione sul punto, che l’elemento negativo fosse preponderante sull’elemento, sia pur positivo, della condotta post-factum, di talché correttamente ha ritenuto di escludere, sia pur con motivazione succinta, la particolare tenuità della condotta».