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I limiti alla responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

La Cassazione penale ribadisce che il controllo puntuale della singola attività lavorativa, tale da consentire l’immediata percezione della isolata inosservanza della regola cautelare, non rientra tra i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Il caso riguarda la condanna per il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione perché, nel corso dei lavori di costruzione e di innalzamento di una nuova palazzina (da edificare in aderenza a un preesistente edificio ), a seguito del getto di calcestruzzo non contenuto con protezioni adeguate, si era verificato il crollo parziale del muro di un appartamento della palazzina già esistente e chi vi dimorava ha riportato plurime fratture e contusioni.

La condanna del coordinatore era motivata dal fatto che le modalità di realizzazione del muro in cemento armato, in aderenza al fabbricato confinante, avrebbero dovuto essere opportunamente illustrate nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nonché verificate nella loro concreta esecuzione, con opportune azioni di coordinamento e controllo. In tale documento, al contrario, non vi era alcuna previsione riguardante le modalità di getto del calcestruzzo né della valutazione del conseguente rischio per la statica dell’edificio adiacente e, similmente, nessuna previsione del medesimo rischio e di eventuali precauzioni era stata inserita nel piano operativo di sicurezza (POS).

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che la sentenza avrebbe erroneamente trascurato l’argomentazione difensiva secondo cui se l’impresa subappaltatrice, nel procedere alla gettata di cemento, si fosse attenuta alle prescrizioni del progettista e direttore dei lavori della struttura in cemento armato, il crollo del muro di tamponamento dell’edificio adiacente non si sarebbe verificato. Inoltre, erroneo risulterebbe l’addebito di non aver contemplato nel piano di sicurezza e coordinamento la valutazione dei rischi connessi alla edificazione dei muri in aderenza e di non aver vigilato sulla loro esecuzione: infatti il compito del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è quello di prevenire e neutralizzare, attraverso la redazione del PSC, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, svolgendo funzioni di alta vigilanza che si esplicano prevalentemente mediante procedure e non mediante poteri o doveri di intervento immediato; egli deve apprestare le misure necessarie per prevenire il cosiddetto rischio generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibile all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative e alla convergenza in essa di più imprese attraverso la predisposizione del PSC. Esula, invece, dai suoi doveri la prevenzione dei rischi specifici propri dell’attività delle singole imprese presenti in cantiere, di competenza del datore di lavoro, come pure il rischio specifico professionale, connesso alle prestazioni specialistiche di dettaglio, di volta in volta necessarie in cantiere.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 37214 del 10 ottobre 2024, ha accolto il ricorso affermando che: «La giurisprudenza di questa Corte è venuta precisando il ruolo del coordinatore nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici, nel senso che il medesimo ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS […]. L’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008). Può dirsi che il coordinatore per l’esecuzione identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l’attuazione dei piani ‘attraverso la mediazione dei datori esecutori’. […] Coerentemente la giurisprudenza più recente ribadisce che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è tenuto ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), […] In ordine alla fase esecutiva, coglie nel segno, – e non risulta superata dalla sentenza impugnata -, la censura proposta dal ricorrente, il quale, dopo aver richiamato la definizione di “alta vigilanza” spettante al coordinatore, ha osservato che non poteva pretendersi dal medesimo un controllo puntuale, momento per momento, della singola attività lavorativa, tale da consentire l’immediata percezione della isolata inosservanza della regola cautelare ed eventualmente bloccarne l’esecuzione. Effettivamente, il puntuale e stringente controllo, momento per momento, spettava invece al datore di lavoro ed al direttore dei lavori, in ragione della loro necessaria presenza e vigilanza continuativa in cantiere, finalizzate a prevenire un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, eseguiti discostandosi dalle modalità esecutive previste […]».

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