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È sempre sanzionabile il lavoratore che modifica autonomamente il layout di un macchinario

Secondo la Cassazione civile è sempre sanzionabile il lavoratore che modifica di propria iniziativa i macchinari cui è addetto, anche se l’alterazione non mette in pericolo la propria o altrui incolumità.

Il caso riguarda la condanna di una lavoratrice a una sanzione disciplinare per aver modificato autonomamente il layout della propria postazione di lavoro nell’ambito di una linea di produzione a ciclo continuo, spostando il pedale della macchina operatrice e posizionando il quadro di comando davanti a sé, senza darne informazione né al suo responsabile né agli enti aziendali preposti, e quindi con ciò violando, secondo l’azienda, l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, di non essere stata informata del divieto di intervenire sulla macchina e di aver, conseguentemente, apportato le modifiche in buona fede, nella convinzione di migliorare il funzionamento della stessa e senza mettere in pericolo la propria o altrui incolumità.

La Sezione Lavoro della Cassazione penale, con ordinanza n. 22011 del 5 agosto 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «L’art. 20 [del D,Lgs. 81/2008] costituisce esplicazione del generale obbligo di diligenza posto a carico dei lavoratori dall’art. 2104 c.c. ed esigibile nei confronti dei medesimi in relazione alla “natura della prestazione dovuta (e) all’interesse dell’impresa”, dovendo peraltro il dipendente, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato, “osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendente”. […] L’addebito alla dipendente di violazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2008 non è in contrasto, ma è perfettamente coerente con l’assunto di irrilevanza della ignoranza da parte della stessa del citato precetto normativo, sia per essere tale ignoranza non incolpevole e sia per essere la mancanza addebitata contraria ai basilari canoni di diligenza, certamente esigibile da una operaia esperta […]. Per le stesse considerazioni, è stato giudicato irrilevante e non pertinente l’assunto di mancata formazione sull’uso del macchinario atteso che tale omissione, ove pure dimostrata, non sarebbe stata idonea a giustificare la alterazione e la modifica apportata al macchinario su iniziativa della dipendente e senza autorizzazione alcuna».

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