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L’ignoranza non scusa, l’esperienza non basta

La Cassazione penale ribadisce che il datore di lavoro deve costantemente vigilare per impedire che si diffondano in azienda di prassi contrarie alla legge, come quella di impiegare lavoratori in operazioni ad alto rischio anche in assenza della formazione prevista.

Il caso riguarda l’infortunio occorso a un manovale agricolo, ustionato agli occhi da soda caustica, a seguito del quale il suo datore di lavoro era stato condannato in primo grado per il reato di lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.), avendo omesso di adottare nel documento di valutazione dei rischi idonee misure per la prevenzione dei rischi connessi all’uso di agenti chimici pericolosi, non avendo fornito al lavoratore adeguata formazione e informazione sui rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici sul luogo di lavoro e avendo omesso di vigilare sull’effettivo utilizzo da parte sua dei dispositivi di protezione individuale. In appello, tuttavia, il datore di lavoro era stato assolto sulla base del fatto che l’infortunato era soggetto di comprovata esperienza nel settore e, quindi, adeguato rispetto alle funzioni svolte e, inoltre, che allo stesso era stato raccomandato verbalmente l’uso dei dispositivi di protezione individuale: l’operaio si sarebbe quindi infortunato non a causa di carenze nel sistema di prevenzione aziendale, bensì per colpa del suo stesso comportamento, eccentrico ed esorbitante rispetto alle mansioni assegnategli.

L’infortunato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, di non aver mai ricevuto adeguata formazione sulle cautele da osservare nell’attività di pulizia con la soda caustica e che, in quanto manovale agricolo, non avrebbe neppure mai dovuto collaborare a operazioni con uso di uso di sostanze chimiche pericolose, nonostante in azienda si fosse instaurata, con l’avallo di un preposto, una prassi contra legem, consistente nell’impiegare lavoratori in operazioni ad alto rischio chimico anche in assenza della formazione prevista.

La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 23049 del 10 giugno 2024, ha accolto il ricorso affermando che: «[…] la Corte [d’appello] non ha tenuto conto di alcuni fondamentali principi che presiedono alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla salute del lavoratore. Ci si riferisce al principio per cui “il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l’ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l’omessa vigilanza sul comportamento del preposto” […]; al principio per cui “in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge” […]. Soprattutto la Corte di Appello, nel definire come eccentrica ed imprevedibile la condotta del lavoratore infortunatosi, non ha tenuto conto dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. […] [Infatti] resta, in ogni caso, fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore […]. All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia […], oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro […]. La decisone della Corte d’appello anche in relazione a tale profilo non appare rispettosa dei principi esposti, in quanto il lavoratore si è infortunato mentre stava svolgendo una mansione lavorativa demandatagli: egli non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia, ma semmai il rischio tipico di quella sfera».

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