La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti sulla figura del preposto, in particolare nelle piccole realtà aziendali.
Con l’Interpello n. 5/2023, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un’istanza, formulata dalla Camera di Commercio di Modena, relativa a quattro quesiti: – se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile; – se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione; – se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro; – se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintenda all’attività lavorativa di altri lavoratori.
Per rispondere ai quesiti la Commissione per gli Interpelli ha richiamato, fra gli altri, l’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, che definisce il “preposto” come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Ha, inoltre citato dallo stesso Decreto l’art. 18, comma 1, lett. b-bis, in materia di obbligo di nomina del preposto, l’art. 19, comma 1, lett. a), in materia di obblighi del preposto, l’art. 37, comma 7 e 7 ter in materia di formazione del preposto e l’art. 55, comma 5, lett. d) in materia di sanzioni in caso di mancata nomina dello stesso.
Dopo aver richiamato tali norme, le risposte ai quesiti posti sono state così formulate: “la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
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