Secondo la Cassazione Penale la responsabilità di un preposto, in caso di infortunio di un lavoratore, può essere esclusa nel caso in cui le cause dell’infortunio (malfunzionamento tecnico e/o errata prassi) si siano manifestate solo in prossimità del momento dell’infortunio stesso, sfuggendo così al controllo diretto e continuativo del preposto stesso.
Il caso riguarda un infortunio provocato dal difettoso funzionamento di un elevatore, che aveva provocato a una lavoratrice lo schiacciamento del dito di una mano, a seguito del quale un preposto era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590, comma 2 c.p..
Il preposto ha ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente indagato sulla prevedibilità dell’evento da parte del preposto, facendo leva unicamente sulla posizione di garanzia ricoperta, senza considerare il fatto che l’elevatore era stato sottoposto a regolare manutenzione, che la stessa persona offesa avesse chiarito di non avere mai denunciato il malfunzionamento dell’apparecchiatura che mai si erano verificati infortuni di alcun genere sull’elevatore.
La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 836 del 1 febbraio 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto «[…] la Corte -così come il giudice di primo grado- ascrive la responsabilità al preposto, cui imputa di non avere verificato il mal funzionamento del macchinario ed il suo utilizzo con modalità incongrua, siffatto controllo rientrando nell’esercizio dei compiti proprii della figura di garanzia e ad esso conseguendo il dovere di segnalazione al datore di lavoro. Non può, pertanto, sostenersi, come fa il ricorrente, che il fatto sia addebitato in forza dell’elemento materiale del reato, cioè del solo verificarsi dell’evento, ed a titolo di responsabilità oggettiva, in forza della posizione ricoperta, perché la condotta colposa è precisamente individuata e non viene posta in dubbio la sua natura di condizione dell’evento. A fronte di queste osservazioni, anche la contestazione introdotta dall’imputato sull’imprevedibilità dell’evento, in assenza di informazioni circa il problema manifestatosi nell’uso dell’elevatore […], perde consistenza, perché essa viene formulata sulla base dell’assenza di un obbligo diretto e continuativo di sorveglianza sui mezzi e sulle lavorazioni, che invece è prescritto al preposto dall’art. 19 d. lgs. 81/2008. Invero, potrebbe configurarsi l’esenzione di responsabilità del medesimo solo ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l’incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi, fossero così recenti rispetto al momento in cui l’infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto sfuggire al controllo continuativo, proprio perché appena manifestatisi».