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Cosa si intende per area di lavoro? La pronuncia della Cassazione

Secondo la Cassazione penale il datore di lavoro non può limitarsi a fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle possibili fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, ma è obbligato a valutare anche le aree prossime ad esso, che devono essere considerate nel piano operativo di sicurezza.

Il caso riguarda la condanna alla reclusione per il reato di lesioni colpose con inosservanza della disciplina antinfortunistica di un datore di lavoro a seguito dell’infortunio di un suo dipendente, il quale, mentre era intento in lavori edili di demolizione sopra la copertura di un immobile, era caduto all’interno di una botola presente nel sottotetto, non protetta da parapetti o da altri presidi idonei ad impedire la caduta, precipitando in tale modo nel vano sottostante.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che l’attività del lavoratore nel vano botola in coincidenza del sottotetto non era prevista, e quindi non ci fosse alcun motivo per cui la botola dovesse essere presidiata, in quanto esterna al luogo di lavoro e posta a una distanza da esso di circa 20 metri.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 46393 del 20 dicembre 2021, ha rigettato il ricorso affermando che: «il luogo da cui il dipendente era precipitato non era affatto esterno all’area in cui si svolgeva il lavoro del dipendente, il quale era impegnato nella parziale demolizione dell’abbaino la cui porzione interna era appunto rappresentata dal vano sottotetto ove era collocata la botola. Il lavoratore pertanto aveva provveduto a sgomberare tale vano, che costituiva una proiezione verticale del corpo di fabbrica demolito, dai calcinacci che vi erano caduti e, pur trattandosi di prestazione che non gli era stata richiesta nell’immediato, ricadeva comunque in un ambito accessorio rispetto ai compiti assegnati; […] Orbene […] è evidente che il compito del datore di lavoro non si arresta a fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle possibili fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, ovvero in un’area prossima e complementare ad esso, ma si estende alla valutazione di tali fonti di pericolo nel piano operativo di sicurezza, cosa che non risulta realizzata, ma ancor più di predisporre le cautele necessarie affinché sia prevenuto il rischio di caduta, come peraltro espressamente previsto dall’art.146 comma 1 D.Lvo 9.4.2008 n.81».

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