La Cassazione penale annulla la condanna di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: l’attività di segnalazione e stimolo che tale figura è tenuta a svolgere nei confronti del datore di lavoro non può spingersi fino ad attribuire a essa l’obbligo di controllare che l’azienda adempia alle misure di prevenzione e protezione indicate nel documento di valutazione dei rischi.
Il caso riguarda l’infortunio mortale di un lavoratore, schiacciato da una gru manovrata dal suo datore di lavoro, a seguito del quale il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione era stato condannato, in concorso con il datore di lavoro, per avere omesso di elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure.
Il RSPP ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che il sinistro si era verificato non a causa di un’inadeguata valutazione dei rischi, ma unicamente perchè il datore di lavoro non aveva attuato le misure di sicurezza indicate nel documento di valutazione dei rischi; non avendo il RSPP alcun obbligo di eseguire controlli sull’attuazione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza predisposte nel documento di valutazione dei rischi, non poteva essere considerato destinatario di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle stesse
La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 37383 del 14 ottobre 2021, ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza di condanna e affermando che: «[…] L’attività di segnalazione e stimolo che il RSPP è tenuto a svolgere nei confronti del datore di lavoro attiene, appunto, alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle adeguate misure di prevenzione degli stessi, sicché, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, egli può rispondere dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate. […] il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in· relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri […]. Per contro, non può affermarsi […] che gravi sul RSPP l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l’omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi, ex art. 40 cpv. cod. pen., essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento».