Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 Inail fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. 1124/1965.
L’ art. 53, comma 1, del D.P.R. 1124/1965 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail gli infortuni non guaribili entro tre giorni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata, attraverso gli appositi servizi telematici, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi, e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che ha accertato la mancata guarigione nel termine di tre giorni.
In caso di inottemperanza è prevista una sanzione da € 1.290,00 a € 7.745,00. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 124/2004, quindi, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione è ammesso al pagamento della sanzione, entro quindici giorni, nella misura del minimo previsto dalla legge, ovvero € 1.290,00. Se, invece, il trasgressore non provvede alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni, viene emessa ordinanza – ingiunzione ai sensi della L. 689/1981 comportante obbligo del pagamento del doppio del minimo della sanzione edittale, pari a € 2.580,00.
Il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail permette di effettuare, con un unico servizio, sia la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail che la comunicazione di infortunio al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici e informativi, prevista dall’art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 81/2008. La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, e ricorda che l’art. 55, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 5, lett. g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965.
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