La Cassazione penale ha accolto il ricorso di un imprenditore edile che ha contestato di dover sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore occasionale, poiché l’obbligo di avviare a visita medica i lavoratori che svolgono attività comportanti rischi per la salute e la sicurezza è riferito “solo all’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da una certa durata nel tempo”.
Il caso riguarda la condanna del titolare di un’impresa edile, condannato ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008 per avere, in qualità di datore di lavoro, omesso di inviare un lavoratore, che svolgeva attività comportanti rischi per la sua salute e sicurezza, a visita medica, secondo le scadenze programmate.
L’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione contestando, fra l’altro, la correttezza della valutazione operata dal Tribunale relativamente alla qualifica di lavoratore da attribuire al soggetto non avviato alle visite mediche: egli, infatti, secondo la versione confermata dai testi, non era un lavoratore alle dipendenze dell’imputato, bensì un soggetto cui l’imprenditore aveva semplicemente chiesto un consiglio tecnico, da non sottoporre, pertanto, ad alcuna visita medica.
La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 30923 del 6 novembre 2020, ha accolto il ricorso, ritenendo che «la disposizione che […] impone […] che il datore di lavoro provveda ad “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”, deve essere intesa nel senso che il predetto obbligo sia riferito solo all’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da una certa durata nel tempo, posto che diversamente, ove la stessa si riferisse anche a prestazioni occasionali destinate ad esaurirsi uno actu, non avrebbe alcun senso il richiamo alle “scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”, le quali logicamente implicano una certa ampiezza del tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta. L’affermazione […] secondo la quale anche la eventuale occasionalità del rapporto lavorativo avrebbe imposto all’[imprenditore] l’adempimento dell’obbligo di cui al capo di imputazione mina radicalmente, sotto il profilo della logica, l’interpretazione della normativa applicabile al caso, così viziando la motivazione della sentenza impugnata, che deve essere, pertanto, annullata, restando assorbiti i restanti motivi di impugnazione, con rinvio al Tribunale di Treviso che, in diversa composizione personale, valuterà, in conformità ai principi testé esposti, se la valutazione della natura del rapporto intercorso [fra l’imprenditore e il soggetto non avviato a visita medica] e quella della situazione fattuale ad esso sottostante giustifichino o meno l’attributo della doverosità in capo all’imputato dell’adempimento di quanto stabilito dalla disposizione che, secondo la ipotesi accusatoria, egli avrebbe violato».