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Obblighi di aggiornamento delle registrazioni REACH: La Commissione Europea fissa i nuovi termini

Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione 2020/1435, la Commissione Europea ha fissato i termini di aggiornamento per i dichiaranti ai sensi del Regolamento REACH

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), stabilisce che i fabbricanti o importatori di una sostanza, o gli importatori di un articolo che presenta una registrazione di una sostanza, cioè i dichiaranti, hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 22, di aggiornare le loro registrazioni, senza indebito ritardo, con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Il Regolamento di esecuzione 2020/1435 ha stabilito con precisione i termini di aggiornamento per i dichiaranti che, a partire dall’11 dicembre 2020, avranno tre mesi di tempo per comunicare gli aggiornamenti relativi al loro stato giuridico o l’identità, alle modifiche della composizione delle sostanze, alle modifiche della fascia di tonnellaggio, ai nuovi usi identificati e ai nuovi usi sconsigliati, alle modifiche relative all’accesso consentito alle informazioni relative alla registrazione.

Le nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente dovranno essere comunicate entro sei mesi, mentre gli aggiornamenti o le modifiche della relazione sulla sicurezza chimica, o degli orientamenti per un uso sicuro, dovranno essere comunicati entro dodici mesi.

Le modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata, dovute alla modifica o soppressione di una classificazione armonizzata nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, dovranno essere comunicate all’Agenzia entro la data a decorrere dalla quale si applica tale modifica, mentre, nel caso di una modifica dovuta all’adeguamento della classificazione di una sostanza, a seguito di una nuova valutazione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la registrazione dovrà essere aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro sei mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di modificare la classificazione e l’etichettatura della sostanza.

Le proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Regolamento (CE) n. 1272/2008 dovranno essere trasmesse entro sei mesi dalla data in cui il dichiarante individua la necessità di effettuare uno o più test, salvo che si riferiscano a una sperimentazione messa a punto nell’ambito di una strategia di sperimentazione riguardante un gruppo di sostanze, nel qual caso il termine è di dodici mesi.

Termini diversi e deroghe sono previsti nel caso di aggiornamenti che comportino sperimentazioni supplementari, aggiornamenti combinati, aggiornamenti delle trasmissioni comuni e aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del Regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131.

Clicca qui per scaricare il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020

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