Il Consiglio di Stato, nel decidere una controversia relativa a una gara per l’affidamento di servizi informatici di supporto, fa chiarezza sull’obbligo, per i partecipanti a una gara per l’affidamento di servizi, di indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in caso di prestazioni di natura intellettuale.
Il caso riguarda una società esclusa da una gara per l’affidamento di servizi informatici di supporto di un’amministrazione pubblica per omessa indicazione nell’offerta dei costi per la sicurezza aziendale, richiesti a pena di esclusione dal bando di gara. Avverso il provvedimento d’esclusione la società ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, che annullava il provvedimento di esclusione e dichiarava nulle le due clausole del disciplinare di gara che comminavano l’esclusione in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza, dal momento che il servizio richiesto riguardava prestazioni di natura intellettuale, dunque escluse dall’obbligo di indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016.
L’annullamento del provvedimento di esclusione veniva impugnato dall’amministrazione pubblica dinanzi al Consiglio di Stato, denunciando, fra l’altro:
- l’erronea qualificazione dell’oggetto dell’appalto come servizio di natura intellettuale, dal momento che la stazione appaltante non aveva mai qualificato in tal senso il servizio, e l’oggetto economicamente più rilevante dello stesso era costituito in ogni caso dall’elaborazione dei cedolini mensili dei dipendenti, attività di carattere materiale anziché intellettuale;
- l’indebita esclusione, per l’appalto in esame, dell’obbligo di indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza, dal momento che l’attività svolta, a prescindere dalla sua natura “intellettuale”, comportava in ogni caso una serie di rischi per la salute (ad esempio stress da rumore, rischi da esposizione ad agenti chimici dovuti dalla presenza di toner, fotocopiatrici etc., da microclima ambientale, rischi per l’esposizione a campi elettromagnetici derivanti dall’utilizzo di apparecchiature elettriche, rischi da esposizione a videoterminali, etc.), che rendono necessaria la sopportazione da parte dell’operatore di correlati e ineludibili costi;
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ove interpretato nel senso di estendere l’esclusione dall’obbligo d’indicare gli oneri di sicurezza aziendale alle attività di natura intellettuale prestate all’interno di un’organizzazione aziendale, di per sé esposte a potenziali fattori di rischio.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4688 del 22 luglio 2020, ha respinto il, ricorso, negando che «la mancata qualificazione della prestazione in termini intellettuali da parte della stazione appaltante abbia rilievo ai fini di escluderne tale natura: la prestazione va infatti considerata ed esaminata in sé, potendo ben presentare natura intellettuale benché così non espressamente definita dall’amministrazione»
Con riferimento all’obbligo di indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che «è la natura intellettuale del servizio a sottrarlo di per sé all’applicazione del regime degli oneri di sicurezza; con la conseguenza che, laddove qualificato in siffatti termini intellettuali, esso risulta ex se estraneo all’obbligo di indicare (e sostenere) tali oneri ai fini dell’affidamento, a prescindere dalla circostanza che l’organizzazione della prestazione (intellettuale) possa essere comunque tale da esporre egualmente il prestatore a una qualche forma di rischio. I rischi rispetto ai quali gli operatori economici sono chiamati a garantire apposite cautele mediante la previsione di oneri di sicurezza ad hoc sono infatti quelli che interessano direttamente la prestazione nei confronti della stazione appaltante, non già l’organizzazione a monte apprestata dall’appaltatore».
Infine, relativamente alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il Consiglio di stato ha dichiarato la questione manifestamente infondata, affermando che «è la natura intellettuale della prestazione […] ad escludere la sussistenza di rischi rilevanti nella prospettiva del rapporto con l’amministrazione. Non rileva perciò che elementi circostanziali od occasionali – estranei comunque all’intrinseca natura della prestazione che l’amministrazione ha diritto di ricevere – possano presentare situazioni di rischio, per ragioni organizzative o di altra matrice. È infatti la natura in sé della prestazione a richiedere, ai fini del rapporto con la stazione appaltante e in sede di gara, l’apprestamento delle cautele necessarie a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. Il che non appare irragionevole né discriminatorio. Infatti è conforme a logica e non va contro precetti costituzionali il prevedere una conformazione degli obblighi in materia di sicurezza modulata sull’oggetto della prestazione, e non estesa a tutti i potenziali rischi che possano venire in rilievo a latere o a monte di essa. In effetti, tutte le attività, anche quelle con un contenuto più spiccatamente intellettuale, possono implicare o incontrare rischi per la sicurezza. Ma non è irragionevole limitare gli obblighi di tutela – ai fini della gara – alle sole attività il cui rischio discenda direttamente dal contenuto intrinseco della prestazione eseguita in favore dell’amministrazione».