Inail chiarisce i criteri per poter considerare infortunio sul lavoro, con conseguente copertura assicurativa, le infezioni da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 Inail ha fornito indicazioni sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2); secondo l’indirizzo corrente Inail tutela tali affezioni morbose, come gli altri casi di malattie infettive e parassitarie, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando la causa “virulenta” a quella “violenta”.
“Nell’attuale situazione pandemica” – precisa la circolare “l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari” .
Per tali categorie di lavoratori, quindi, l’eventuale infezione da SARS-CoV-2 si presume, fino a prova contraria, avvenuta in occasione di lavoro.
Inail precisa però che “Le predette situazioni non esauriscono […] l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura […]”.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le FAQ rese disponibili da Inail sul suo sito internet.